Le nuove regole - comuni a tutti i Paesi dell'Unione Europea - hanno l'obiettivo di limitare la probabilità che si verifichino crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti.
Ecco di seguito, un estratto delle risposte fornite dalla guida.
Le Istituzioni Europee hanno introdotto le nuove regole per gestire un'eventuale crisi bancaria, partendo dal presupposto che il costo della crisi va sostenuto principalmente all'interno della banca stessa, come accade alle altre imprese.
Come funziona il bail-in (salvataggio interno)? Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l'assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l'eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa banca.
A quali strumenti si applica il bail-in? Il principio base del bail-in è che chi detiene strmenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all'eventuale risanamento. La priorità di intervento prevede in successione:
-azioni, azioni di risparmio, obbligazioni convertibili;
-titoli subordinati senza garanzia;
-crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite;
-i depositi superiori a 100mila euro di persone fisiche e imprese, solo per la parte eccedente i 100mila.
Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.
Ai conti e depositi (conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi) fino a 100mila euro non succede nulla: sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia. Oltre la soglia dei 100mila, i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi non fossero sufficienti a risanare la banca. Nel caso di conto cointestato a due persone l'importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l'importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.
Gli strumenti esclusi dal bail-in, oltre ai depositi fino a 100mila euro, sono: le obbligazioni bancarie garantite (es. covered bond), i titoli depositati in un conto titoli (custodie titoli) se non emessi dalla banca coinvolta nel bail-in, il contenuto delle cassette di sicurezza.
Il bail-in.. se lo conosci lo eviti.