Stando alle vigenti normative, con circolari e leggi, vediamo quello che possiamo modificare sul nostro veicolo:

PRIMA DI TUTTO RICORDATEVI CHE AI SENSI DELL'ART. 192 COMMA 3 E 6 DEL CdS LE FORZE DELL'ORDINE VI POSSONO APRIRE IL COFANO PER VERIFICARE LE CARATTRISTICHE TECNICHE DEL VOSTRO VEICOLO.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Prot. N.5619.060.0 22 luglio 2003

Agli organi di Polizia Stradale

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art.151 del c.d.s. (art.153, c.9)


1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art.153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art.151, sono sanzionabili ai sensi dell'art.72, anche se non vengono usate.
2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL'AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre


Prot. n. 1680/M360
Roma, 8 maggio 2002


OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.


Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, nè risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti
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LUCI BLU

Quà gli articoli del cds sono due.
Uno è l'art.72 comma 13 , dove, se dovessi montare delle : luci ,lampade, led , ecc in più oltre quelle di serie violerei l'art.72 con la conseguenza di una sanzione.

Diverso è con l'art.78 comma 3 e 4 , dove, se dovessi sostituire e dico sostituire una delle lampade di serie con una che non rientra nella direttiva di omologazione europea "cioe quasi tutte" incapperei al rititro della carta di circolazione con annessa sanzione, cosa molrto più grave.

Pertanto prima di sostituire una qualsiasi lampada informatevi bene "e non dal meccanico".

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ALETTONI, SPOILER E MINIGONNE

La maggior parte li fanno rientrare nella definizione Kit estetico, anche se di riflesso potrebbe starci. Difatti la circolare emessa specifica dettagliamente i vari pezzi, alettoni , spoiler, minigonne, tralasciando di proposito, i paraurti anteriori , quelli posteriori e varie prese dell'aria.
Questo perchè per i paraurti sia anteriori che posteriori c'è una circolare a livello europeo che ne specifica le caratteristiche.
Tornando alla circolare c'è poco da dire solo un consiglio farsi fare una carta da chi li monta che il motaggio è stato fatto a regola d'arte, per evitare responsabilità proprie in caso di rottura o distacco di un pezzo.

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FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATO

Terrei a precisare che si stà parlando solo ed esclusivamente del finale della marmitta, e non di tutto l'impianto di scarico.

La sostituzione deve essere fatta solo per il terminale con uno naturalmente omologato.

Vi riporto la direttiva a tutt'oggi valida.

Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997

Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

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Altra cosa importante quando fate montare uno spoiler, un alettone delle minigonne, la sostituzione dei paraurti fatevi sempre fare una dichiarazione di montaggio a regola d'arte di chi vi ha montato tali dispositivi di equipaggiamento, inoltre il certificato di omologazione Europeo di solito rilasciato dal Tuv, il tutto messo nella carta di circolazione, questo per evitare problemi in caso di rotture ecc.

Copia dichiarazione montaggio a regola d'arte


Per tutti gli accessori la carrozzeria che provvede al loro montaggio deve rilasciare la
dichiarazione di esecuzione a regola d’arte come da modello fac simile allegato.


Inoltre alla prima operazione deve essere allegata la Camera di Commercio in copia e in corso
di validità (6 mesi) e il documento di identità dei legali rappresentanti autorizzati a firmare.
Carta intestata dell’officina

Luogo e data di emissione


DICHIARAZIONE DI MONTAGGIO per Certificazione Nazionale N.________
Valida solo per i veicoli con rilascio di certificazione nazionale (entro le tolleranze del CDS)

Il sottoscritto __________________________________________________ ______________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta con sede in:
via __________________ n° ____ Cap _________ Comune ________________ Prov. ______
DICHIARA
Di aver montato sotto la propria responsabilità sul veicolo:
Marca __________________________________________________ ____________________
Tipo __________________________________________________ ____________________
Targa ______________________________ Telaio ________________________________
I seguenti accessori:
TIPO DEL COMPONENTE _____________________ marca e tipo ______________________
MATRICOLA __________________________________________________ _______________
Paraurti anteriore
Paraurti posteriore
Presa d’aria laterale (lato guida)
Parafanghi anteriori
Parafanghi posteriori
Spoiler posteriore superiore (alettone)
Appendici laterali (minigonne) Dx ; Sn
E i seguenti accessori muniti di omologazione/ certificazione
Fari anteriori Marca: __________________________________________________ ________
omologazione europea n. (rilevabile sulla plastica trasparente)
Fari posteriori Marca: __________________________________________________ ________
omologazione europea n. (rilevabile sulla plastica trasparente)
Specchietti laterali c/freccia incorporata Marca: _____________________________________
omologazione europea n. (rilevabile sulla plastica trasparente)
Scarico Marca : __________________________________________________ _____________
Certificato omologazione europea n. (rilevabile dal certificato allegato)
(Altro)


Si DICHIARA di aver realizzato montaggio a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme
vigenti e delle prescrizioni del costruttore.


In fede





Timbro e firma





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NORMATIVA MONTAGGIO FARI ALLO XENO.


Art.72

Comma 1
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
Lettera A
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Ecc..

Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.


Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .

Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.

Inoltre riporta :

6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.

Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .

6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.

Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )

ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.

inoltre la normativa dice :

Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.

( non chiedete che vuol dire xchè nn so una mezza parola d' inglese:

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