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Discussione: esenzione bollo auto in puglia per vetture gpl/metano immatricolate dal 01/01/2013

  1. #1

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    Post esenzione bollo auto in puglia per vetture gpl/metano immatricolate dal 01/01/2013

    Buongiorno ragazzi, qualcuno di voi può darmi conferma riguardo l'esenzione per 5 anni del pagamento del bollo auto per le vetture alimentate a metano/gpl immatricolate dal 1° gennaio 2013 in puglia?...e' reale questa cosa?

  2. #2

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    Veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano


    Regione Puglia - Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, veicoli con alimentazione doppia a benzina/GPL o benzina/metano

    Conformemente alle disposizioni statali vigenti su tutti il territorio nazionale, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
    Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

    Nella Regione Puglia i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.

    Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.


    http://www.aci.it/?id=1034

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