Se non si vuole pagare il bollo....
Gentile Signore,
In merito alla Sua richiesta La informiamo che ai sensi della L.R. n.58 del 19/12/2003 l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica quando il veicolo stesso sia stato oggetto di furto o sia stato demolito entro il termine utile per il pagamento della tassa ( in questo caso il 31/01/2008) con l'obbligo di presentazione della relativa formalità di annotazione al PRA entro 60 giorni dal furto o dalla consegna del veicolo.
In caso contrario il pagamento della tassa automobilistica è dovuto per l'intera annualità, in quanto non è consentito dalla normativa vigente trasferire la tassa da un veicolo ad un altro, versare per una sola o per un numero di mensilità inferiore al periodo d'imposta previsto, nè si può recuperare parte di quanto versato se durante il periodo di copertura del bollo si perde, per qualunque ragione, la disponibilità del veicolo.
Restando a disposizione per ogni ulteriore esigenza, Le inviamo i migliori saluti.
Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Toscana