Con il contratto di comodato è possibile dare ad esempio ad un proprio familiare un appartamento.
Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione (anche in "nero") si realizza un contratto di locazione (Cass.276/75).
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81).
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).
Il contratto di comodato può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.
Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa, (Cass. 4921/88).
Durata
La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).
L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".
Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto, anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data.
Ne consegue per gli eredi l'obbligo dell'immediata restituzione della bene.
Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi"(Cass. 8409/90).
La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, ma l'estinzione si ha solo quando il comodante chiede agli eredi la restituzione della cosa (Cass. 76/1772).
Morte del comodante
Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834).
La morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).
Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Comodato ed usucapione
Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi.
La detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione.
Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. 5854/2006).
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).
CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI
*****
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Sig. __________, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino __________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n°__________, C.F.: __________, professione __________, “comodante”, da una parte;
E
l’associazione di volontariato denominata “__________”, posta in __________, cap. __________, prov. di ________, via/viale/piazza __________, n° _____, tel. __________, fax __________, P.Iva n° __________, C.F.: __________, in persona del suo Presidente/legale rappresentante Sig. __________, nato il __________, a _________, cap. __________, prov. di _________, cittadino__________, residente in __________, cap. __________, prov. di ________, via/viale/piazza __________, n° _____, carta d’identità n° __________, C.F.: _________, professione __________, tel./cell. _____ / _____, e.mail _________, di seguito denominata “comodataria”, dall’altra parte;
E
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Il comodante dà e concede in comodato alla comodataria che accetta i seguenti beni:
un'autovettura per trasporto persone, marca __________, modello__________, targata __________;
moto, marca __________, modello__________, targata __________;
barca, marca __________, modello__________;
beni mobili quali:__________.
ART. 2
La comodataria dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
ART. 3
La comodataria si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
Qualora la comodataria ritardi la restituzione del bene comodato, dovrà pagare al comodante una penale pari ad € _________ (scrivere in lettere).
ART. 4
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi/beni sono completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 5
La comodataria potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.
ART. 6
Da inserire per i beni mobili registrati:
Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dei mezzi concessi in comodato.
ART. 7
La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
ART. 8
La durata del presente contratto è di n° _____ anni a partire dalla data di stipula. Esso si intende rinnovato di anno in anno con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30 (trenta); oppure: (Il comodato si intende a titolo precario1 come previsto dalla norma di cui all’art. 1810 cod. civ. e cesserà non appena il comodante ne farà richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r.).
Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.
In caso scioglimento dell’associazione precedente al termine suindicato, il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei beni.
ART. 9
Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
ART. 10
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 11
Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico della comodataria.
ART. 12
Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 13
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
ART. 14
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto:
preliminarmente:
dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di __________;
in difetto:
1)potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto
da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di __________) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di __________ che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.
L’Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:
a.secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);
b.secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).
Le parti potranno richiedere all’Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di __________, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.
Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
L’arbitrato avrà sede in __________, cap. _________, prov. di __________, via/viale/piazza __________ n° _____.
2) saranno esclusivamente di competenza del Foro di __________.
Luogo e data
__________
Letto, approvato e sottoscritto
Il comodante
_________
Il comodatario
__________
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn° __________ e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il comodante
_________
Il comodatario
__
Ordinata il 21 Dicembre 2oo9 > Arrivata 2 Marzo > In strada dal 20 Aprile 2o1oCiakkarella è su Facebook - Pandarella R.I.P.24 - 01 - 1989 > 30 - 12 - 2009
Ciao ragazzi in allegato quanto in titolo